Il rapporto obbligatorio

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L’astrazione della disciplina e i requisiti utili al riconoscimento di un

L’astrazione della disciplina e i requisiti utili al riconoscimento di un

rapporto obbligatorio

Il rapporto obbligatorio è una figura giuridica dotata di massima astrazione.
I requisiti minimi perché una relazione di cooperazione possa essere riconosciuta come rapporto obbligatorio riguardano:
L’oggetto dell’obbligazione:
La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica (art. 1174 c.c.). Ciò comporta il carattere esclusivamente patrimoniale della responsabilità del debitore (art. 2740 c.c.)
La prestazione deve essere possibile, lecita determinata o determinabile (art. 1346 c.c.);
L’interesse del creditore:
Deve essere oggettivamente riconoscibile (art. 1174 c.c.)
Può anche essere un interesse non patrimoniale (art. 1174 c.c.)

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Le fonti del rapporto obbligatorio Art. 1173 c.c.: le fonti del

Le fonti del rapporto obbligatorio
Art. 1173 c.c.: le fonti del rapporto

obbligatorio sono il contratto, il fatto illecito, ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
Il contratto: regola su base volontaria le modalità della cooperazione tra i soggetti ritenuta funzionale alla realizzazione dell’operazione economica perseguita dalle parti.
Il fatto illecito: La cooperazione è necessaria per far sì che il danneggiante, che assume la posizione del debitore, reintegri il danneggiato, che assume la posizione del creditore.
Ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformità dell’ordinamento giuridico: tra tali atti o fatti vi sono le promesse unilaterali, ove giuridicamente rilevanti (art. 1987 c.c.), l’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), l’indebito oggettivo o soggettivo (artt. 2033 e ss.)